Ultimo tratto di strada per il Pnrr

Ultimo tratto di strada per il Pnrr


I motivi del ritardo vengono sostanzialmente indicati in tre categorie: a) la rilevante mole economica a disposizione che si aggiunge ad altri finanziamenti Ue e il conseguente appesantimento dei carichi di lavoro per le strutture pubbliche con la necessità di migliorare la capacità di spesa e amministrativa; b) l’accavallarsi della crisi dovuta alla guerra di aggressione della Russia in Ucraina che ha generato difficoltà energetiche e inflattive; c) gli eccessivi dettagli e vincoli delle decisioni Ue rispetto all’attuazione pratica. Si tratta di direttrici operative per gli stati membri e prevedono di: 1) concentrarsi su azioni e misure che hanno già dimostrato di funzionare in fase attuativa e nell’assorbimento di risorse; 2) sostenere la creazione di strumenti finanziari finalizzati a incentivare investimenti privati per attività dei Pnrr ma che vadano oltre la scadenza del 2026; 3) trasferire fondi non utilizzati al capitolo InvestEU; 4) separare o spezzare i progetti e finanziare con altri fondi Ue o nazionali il completamento delle parti già non pagate per intero dai Pnrr; 5) impegnarsi a ridurre la dimensione quantitativa dei Piani o ridurne la dotazione della componente dei prestiti; 6) usare risorse NGEU per sostenere iniezioni di capitali in banche o istituti di promozione di attività di sviluppo o finanziarie per conto di soggetti pubblici; 7) trasferire fondi del NGEU al futuro programma Ue per l’industria della difesa; 8) trasferire fondi del NGEU ai programmi Ue per le comunicazioni satellitari. La seconda è il consolidarsi di una “metodo di governo” che ha proprie peculiarità definite: a) piani nazionali di medio termine con riforme e investimenti, basati sulla verifica di risultati (performance) valutati dalla Commissione europea; b) la definizione di macro-obiettivi vincolanti individuati a livello Ue e attuati dai singoli paesi attraverso strumenti e cronoprogramma concordati; c) il dialogo (tecnico e politico) bilaterale tra istituzioni dell’Unione (Commissione su tutte) e istituzioni (in particolare il governo) degli stati membri; d) il reperimento in autonomia di risorse comuni sui mercati finanziari, finalizzate ad aumentare la capacità di bilancio (la fiscal capacity propria e rilevante del NGEU non è sempre individuabile nelle altre iniziative Ue che vi si ispirano).

Author: Stagista 2


Published at: 2025-07-01 08:31:00

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