L'imputato – aveva sottolineato la Corte d'Appello, “trascurando l'esplicito “ammonimento” formulato dal giudice civile, che lo sollecitava a «seguire meglio i figli» - aveva omesso di frequentarli, non già per assicurare il perseguimento dell'interesse dei figli, ma solo perché condizionato dalla propria rigidità caratteriale e perché forse maggiormente interessato a coltivare le vicende che lo vedevano contrapposto alla moglie da cui si era separato”. Per quanto riguarda la contestata elusione del provvedimento giudiziario in materia di disciplina dei rapporti con i figli, il Tribunale, con una decisione assolutoria che la Cassazione condivide, aveva dubitato dell' esistenza “dell'elemento psicologico del reato, ipotizzando che la mancata frequentazione dei figli minori potesse essere conseguenza non di una scelta dell'imputato, bensì dello scenario di estrema conflittualità con l'altro genitore”. Perché la lesione da perdita della bigenitorialità è di per sé un fatto noto «dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse - si legge nella sentenza - da quelle di un bambino che possa godere della presenza e dell'assistenza materiale di entrambi i genitori».
Author: di Patrizia Maciocchi
Published at: 2026-03-19 15:09:00
Still want to read the full version? Full article