Sulla base della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare (non ratificata da Israele, ma che comunque riproduce norme di diritto internazionale generale vincolanti anche per Tel Aviv) e del diritto internazionale consuetudinario, in alto mare vige il principio della libertà di navigazione e, per eventuali fatti illeciti che avvengono a bordo di una nave, spetta solo allo Stato di cui l’imbarcazione batte bandiera esercitare la giurisdizione. Nessuna giustificazione del blocco navale può essere rintracciata nel diritto bellico: non solo in quanto Potenza occupante Israele, in base all’articolo 33 della IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, deve astenersi dal compiere azioni che costituiscono punizioni collettive nei confronti dei civili, ma il blocco navale non può essere invocato per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che portano alla commissione di crimini di guerra e crimini contro l’umanità come, ad esempio, affamare la popolazione civile. In ogni caso, le norme vietano il blocco navale se infligge danni sproporzionati sulla popolazione civile che, in questo caso, continuerebbe ad essere privata degli aiuti umanitari necessari per sfamarsi e curarsi, malgrado l’obbligo di Israele, come chiarito anche dalla Corte internazionale di giustizia, di applicare il diritto internazionale umanitario e le regole fissate nella IV Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili nei territori occupati.
Author: di Marina Castellaneta
Published at: 2025-09-02 17:49:17
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