L’attuale articolo del codice penale, comma 1, sancisce che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. Dunque, oltre all’introduzione del concetto di consenso libero ed attuale, vengono individuate tre diverse possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: il compiere atti sessuali su un’altra persona; il far compiere atti sessuali ad un’altra persona; il far subire atti sessuali ad un’altra persona. Secondo la modifica introdotta c’è violenza sessuale ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa”.
Author: F. Q.
Published at: 2025-11-26 17:36:54
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