Secondo il giudice, si è configurata «una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, che deriva dallo schieramento da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato». Si è «ritenuto pertanto corretto ed equo per il caso in questione - prosegue il comunicato - assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria ad una vera e propria rinuncia alla stessa». Il 24 novembre, Trapani ha ricevuto un altro punto di penalizzazione perché «è stato riscontrato che non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37».
Author: di Marco Bellinazzo
Published at: 2026-01-12 18:12:00
Still want to read the full version? Full article